Condizioni generali per i servizi nazionali di trasporto merci a collettame
Depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 5 OTTOBRE 1995
ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI
Le presenti Condizioni Generali si applicano ai rapporti contrattuali relativi al conferimento a Corrieri di incarichi di trasporto da effettuarsi nell'ambito del territorio nazionale.
Ai fini delle presenti condizioni :
a) per Corriere si intende l'impresa di autotrasporti, iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ed autorizzata al trasporto di cose per conto di terzi ai sensi dell'art.41 della legge 298/74, che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni con servizio fra località diverse, con soste tecniche per lo smistamento e l'inoltro delle merci, anche nella veste ed in funzione di concessionario postale.
b) Per mittente si intende colui che conferisce l'incarico e dispone la consegna delle merci al Corriere.
c) Per destinatario si intende il creditore della prestazione nella fase finale della riconsegna della merce.
d) Per spedizione si intende il quantitativo di merce relativo ad un singolo documento di accompagnamento dei beni viaggianti o eventuale documento sostitutivo.
ART.2 - ASSUNZIONE DELL' INCARICO
L' incarico si intende assunto dai Corrieri alle presenti Condizioni Generali, nonché alle condizioni, regolamenti e norme di società o enti pubblici o privati di qualsiasi nazionalità, i cui servizi siano richiesti dal Corriere in forza dell'incarico ricevuto.
Si applicano altresì le norme che debbono essere rispettate dagli enti o società ora citati.
Salvo disposizioni contrarie del mittente, il Corriere ha facoltà di scegliere le vie da utilizzare, i mezzi da mettere in opera, i modi di trasporto, gli itinerari ed i dispositivi tecnici da adottare per l'esecuzione dell'incarico.
ART.3 - FACOLTA' DI RECESSO
Il Corriere ha facoltà di recedere dal contratto già concluso qualora si avveda che la merce consegnatagli ed eventualmente già accettata:
a) non sia fornita delle indicazioni, dell'etichettatura, dell'imballaggio dei documenti conformemente a leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionali, vigenti;
b) per sua natura non consenta un normale svolgimento dell'incarico;
c) possa arrecare pregiudizio a persone, animali, cose.
d) sia soggetta a rapido deterioramento o decomposizione.
In tal caso il Corriere ha facoltà di ritornare la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il mittente risponderà per le conseguenze dannose e le spese che possano derivarne.
ART.4 - ESECUZIONE DELL'INCARICO
Gli incarichi trasmessi verbalmente o telefonicamente al Corriere debbono essere confermati per iscritto dal mittente.
In particolare incarichi accessori al semplice trasporto o termini di resa tassativi impegneranno il Corriere solo se espressamente accettati per iscritto dalla Direzione della Filiale del Corriere.
L'incarico viene accettato dal Corriere per essere eseguito a partire dal giorno lavorativo successivo a quello in cui gli perviene la merce.
ART.5 - OBBLIGHI DEL MITTENTE
Il mittente, all'atto del conferimento dell'incarico, ha l'obbligo di fornire per ogni singolo destinatario:
a) tutte le indicazioni e i documenti richiesti da disposizioni normative in vigore, con particolare riferimento alle merci pericolose e alla loro compatibilità al raggruppamento (art.6);
b) tutte le indicazioni ed i documenti necessari per l'esatta e celere esecuzione dell'incarico, segnatamente: il numero dei colli, il peso espresso in Kg, il volume espresso in metri cubi, le misure massime di ingombro della merce, l'indirizzo del destinatario completo di CAP e sigla della provincia, l'indirizzo del mittente completo di CAP e sigla della provincia, il codice fiscale del destinatario in caso di spedizioni in porto assegnato;
c) gli orari ed i turni di chiusura del destinatario e, se trattasi di Enti o stabilimenti di grandi dimensioni, il reparto o la persona incaricata del ricevimento;
d) le avvertenze da seguire per la riconsegna della merce fermo magazzino del Corriere;
e) l'indicazione, in modo inequivocabile sulla BAM in prossimità dei dati essenziali per il vettore della parola "contrassegno" seguita dall'indicazione dell'importo da esigere in cifre ed in lettere, oltre alla distinta di cui all'art.16;
f) l'indicazione ben visibile del porto (franco o assegnato);
g) l'affrancatura di eventuali buste allegate alla BAM.
ART.6 - MERCI PERICOLOSE
Con riferimento agli art.3 e 5 delle presenti Condizioni Generali, di norma non vengono accettate dal Corriere. Qualora gli vengano affidate senza le indicazioni e i documenti, previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, il Corriere si rivarrà sul Mittente per eventuali pregiudizi di qualsiasi natura, che possano essere derivati dall'accettazione dell'incaricato.
ART.7 - IMBALLAGGIO
Il mittente deve provvedere a sua cura all'imballaggio delle merci in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché garantire una idonea prevenzione della perdita od avaria della merce, dei danni alle persone, alle cose ed al materiale di esercizio.
I danni che eventualmente derivassero all'automezzo o al carico da imballaggio inidoneo graveranno sul mittente.
Il mittente deve provvedere a che i colli siano accuratamente sigillati con sistema idoneo a prevenirne l'apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. In particolare non dovrà essere utilizzato nastro adesivo neutro.
Gli attrezzi di carico (pallets - paretali - bancali - ecc. ) forniti dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario.
ART.8 - ESONERO DELLA RESPONSABILITA' VETTORIALE
Con riferimento agli art.5,6 e 7 delle presenti Condizioni Generali ed ai sensi degli art.1693, 1694 e 1695 C.C., il mittente non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate in conseguenza di:
a) mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari, per le quali il mittente non ha evidenziato le specifiche precauzioni da adottare;
b) carico, scarico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto;
c) qualità di alcune merci che per cause inerenti alla loro natura, sono soggette a perdite totali o parziali o ad avaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per rottura, ruggine, deterioramento interno, essiccazione, calo naturale o azione di parassiti, roditori e animali in genere;
d) qualità di alcune merci per le quali occorrano determinate condizioni e siano state presentate per la spedizione in modo diverso da quello prescritto o con dichiarazione inesatta oppure senza l'osservanza delle prescritte norme di sicurezza;
e) insufficienza od imperfezione di marche e numeri di colli;
Fermo restando il disposto dell'art.3, il Corriere ha diritto al risarcimento dei danni dovuti a fatti del mittente, al rimborso delle spese sostenute ed alla rivalsa per eventuali ammende o penalità.
ART.9 - CONTROLLI - DOCUMENTAZIONI
Il Corriere ha facoltà di controllare:
A - Il peso lordo delle merci
Qualora il peso lordo accertato del Corriere risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà:
a) tassata per prezzo corrispondente al peso effettivo accertato;
b) gravata di un sovrapprezzo pari al 20% del prezzo della spedizione, salvo restando il diritto di rivalsa del Corriere nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione.
B - Il volume dei colli
Qualora il volume indicato della merce risulti inferiore al rapporto previsto alla lettera B) dell'allegato "Diritti e Tariffe" si applica il peso ivi risultante.
C - Le misure d'ingombro della merce
Qualora le misure d'ingombro accertate dal Corriere risultino superiori a quelle indicate dal mittente la spedizione verrà:
a) tassata per l'ingombro effettivo accertato;
b) gravata di un sovrapprezzo, salvo restando il diritto di rivalsa del Corriere nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione.
I documenti di accompagnamento sostituiti con D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, di pertinenza del Corriere costituiscono documentazione fiscale dello stesso e non possono essere rilasciati, in originale.
ART.10 - DIRITTO DI CONTRORDINE
Eventuali disposizioni del mittente in ordine alla variazione del luogo di destinazione del destinatario ed in generale all'esercizio del diritto di contrordine saranno osservate dal Corriere solo se impartite per iscritto dietro presentazione del duplicato della lettera di vettura, se a suo tempo richiesta, e comunque solo se la modifica chiesta sia ancora attuabile.
Al Corriere devono comunque essere rimborsate tutte le spese sostenute in seguito al contrordine e riconosciute le competenze indicate nell'allegato "Diritti e Tariffe".
L'ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può più essere modificato dal momento in cui il corriere ha dato comunicazione al destinatario originario che la merce è a sua disposizione.
ART.11 - RITIRI E CONSEGNE
L'accettazione e la riconsegna della merce nei locali del Corriere ad opera del personale dello stesso determinano la fase rispettivamente iniziale e finale dell'esecuzione del contratto.
Il ritiro e/o la riconsegna della merce a domicilio debbono essere preventivamente concordate e si intendono effettuate a ciglio camion al numero civico del mittente o del destinatario o nel diverso luogo eventualmente indicato nel contratto. In particolare l'ordine di ritiro non ha valore di ricevuta.
Per il carico e lo scarico, ritiri e le riconsegne effettuati e le riconsegne effettuati con modalità che rendano indispensabili prestazioni eccezionali ed accessorie a quelle indicate al comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal mittente o dal destinatario, salvo diversa pattuizione, un corrispettivo da valutarsi in dipendenza dell'entità della prestazione.
ART.12 - TEMPI DI CARICO E SCARICO AL RITIRO ED ALLA CONSEGNA A DOMICILIO
Il mittente ed il destinatario devono provvedere alle operazioni di carico e scarico all'atto del ritiro e/o riconsegna a domicilio entro i tempi strettamente necessari all'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle merci; tali operazioni devono avere inizio appena l'automezzo è posto a loro disposizione.
Il mittente è pertanto tenuto a preparare la merce ed i documenti prima della messa a disposizione del veicolo da parte del Corriere.
A richiesta del personale del Corriere l'utente dovrà indicare sui documenti di spedizione il periodo in cui il mezzo è rimasto a sua disposizione, nonché la durata effettiva delle operazioni di carico e scarico.
Per i tempi di attesa o sosta il Corriere ha diritto alla addizionale aggiuntiva prevista nell'allegato "Diritti e Tariffe".
Qualora l'attesa o la sosta presso l'utente pregiudichi la continuità e la programmazione dei servizi successivi, il Corriere ha facoltà di rimandare l'operazione ad apposita giornata riservata a dette incombenze senza pregiudizio dei servizi da effettuare ad altri utenti, salvo, diversamente, il diritto di richiedere, oltre alle normali competenze, gli eventuali danni, nonché l'addebito della sosta straordinaria impostagli dall'utente.
ART.13 - ORARIO DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI DI RITIRO E RICONSEGNA
I servizi di ritiro e riconsegna vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 18, salvo diversi usi locali.
L'interruzione meridiana segue gli usi locali.
Il servizio di ritiro e riconsegna a domicilio non si effettua:
a) nei giorni di sabato e domenica;
b) nei giorni festivi infrasettimanali;
c) durante il periodo di chiusura per le ferie stabilito dalla categoria;
d) nei giorni e negli orari in cui per la disposizione amministrativa é vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane.
e) nei giorni in cui, per consuetudine locale o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.
Le prestazioni di servizio richieste tassativamente per orari stabiliti sono considerate servizi speciali e soggette ad adeguamento tariffario come previsto nell'allegato "Diritti e Tariffe" e non impegneranno il Corriere se non dietro accettazione scritta della Direzione della Filiale ai sensi dell'art.4.
L'accettazione, da parte del destinatario delle cose spedite oltre gli orari indicati dal mittente, toglie ogni interesse e/o legittimazione del mittente alla riconsegna.
ART.14 - TERMINI DI RESA
La riconsegna della merce a destino avviene nei termini necessari per l'esecuzione della spedizione secondo criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane e sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da casi fortuiti o forza maggiore.
L'eventuale indicazione di termini di resa o di orari di precedenza nell'esecuzione dell'incarico, da parte del mittente non impegnano in alcun modo il Corriere salvo espressa accettazione per iscritto da parte della Direzione della Filiale ai sensi dell'art.4.
I termini della resa si intendono sospesi:
a) nei giorni di sabato e domenica;
b) nei giorni festivi infrasettimanali;
c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria;
d) nei giorni e negli orari in cui per disposizione amministrativa è vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane;
f) nei giorni in cui, per consuetudine locale o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende restano chiusi.
g) per cause di forza maggiore.
L'accettazione da parte del destinatario delle cose spedite oltre i termini indicati dal mittente toglie ogni interesse e/o legittimazione del mittente alla riconsegna.
ART.15 - SVINCOLO DELLE MERCI
Lo svincolo della merce si intende effettuato con la sottoscrizione della bolla di consegna o di altro documento equipollente e con il contestuale pagamento del porto e dell'assegno eventualmente gravanti la merce.
Il destinatario può disporre delle cose trasportate solo dopo aver svincolato la spedizione.
La riconsegna della merce al destinatario, nel luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura o altro documento equipollente, si intende effettuata a mani di qualunque persona ivi presente.
Per le riconsegne fermo magazzino del Corriere il mittente deve tassativamente prescrivere tutte le avvertenze per la riconsegna della merce.
L'eventuale richiesta del destinatario di riconsegnare la merce, in tutto o in parte, in luogo diverso da quello originario di destinazione, potrà essere soddisfatta dal Corriere solo dopo che sia stato effettuato lo svincolo della spedizione e sempre che essa formi oggetto di un nuovo e specifico accordo contrattuale.
ART.16 - CONTRASSEGNI
Il mandato di contrassegno deve essere conferito dal mittente con lettera separata dagli altri documenti di trasporto oltre che con l'indicazione del contrassegno stesso sui documenti di trasporto ai sensi dell'art.5, lettera "e". In detta lettera di incarico, redatta in duplice originale su carta intestata del mittente e debitamente sottoscritta, dovrà essere specificato dal mittente stesso:
a) il numero stampigliato dalla tipografia autorizzata del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, o documento sostitutivo cui la merce si riferisce;
b) il peso lordo;
c) il valore del contrassegno espresso in cifre e lettere;
d) modalità di incasso:
- assegno circolare intestato al Corriere
- contanti
- assegno di c/c intestato al mittente;
e) il nome e l'indirizzo del destinatario.
La Direzione della Filiale del Corriere renderà al mittente uno dei due originali controfirmato per accettazione dell'incarico, così come previsto dall'art.4 secondo comma delle presenti Condizioni Generali.
L'inosservanza da parte del mittente di quanto richiesto al 1° comma del presente articolo comporterà l'esonero del vettore dalle responsabilità relative al mandato di incasso.
Per i contrassegni di valore superiore a £2.000.000 lo svincolo deve avvenire presso la Filiale del Corriere previ accordi telefonici con il destinatario.
Il Corriere non assume comunque responsabilità alcuna per eventuali irregolarità, falsificazioni e/o scopertura degli assegni circolari e/o di c/c accettati dal Corriere per ordine del mittente.
ART.17 - MANCATO SVINCOLO E GIACENZA
Il Corriere, nel caso di impedimenti alla consegna della merce al destinatario, una volta che abbia dato comunicazione della giacenza al mittente, potrà tenere la merce in giacenza nei propri magazzini o depositarla in quelli di terzi o nei Magazzini Generali.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della giacenza al mittente senza che il mittente stesso abbia fornito per iscritto istruzioni concrete, complete ed attuabili, il Corriere potrà far ritornare la merce a rischio del mittente e con addebito allo stesso di ogni spesa.
Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che la giacenza si sia risolta, il Corriere potrà provvedere al recupero dei propri crediti gravanti sulla spedizione, mediante richiesta al Giudice (Pretore) dell'esecuzione di vendita o assegnazione della merce giacente ai sensi degli art.2756, 2761, 2797, 2798 del C.C. salvo ed impregiudicato ogni suo altro diritto per spese e competenze non recuperate.
ART.18 - CASI DI FORTUITO
Ai sensi dell'art.1694 C.C. si presumono casi fortuiti o di forza maggiore:
a) il furto;
b) la rapina;
c) il saccheggio;
d) gli scioperi;
e) le serrate;
f) le sommosse;
g) gli atti di terrorismo;
h) la pirateria;
i) l'incendio;
l) le calamità;
m) le interruzioni della viabilità
ART.19 - RESPONSABILITA' DI PERDITA O AVARIA
Si applica la norma di cui all'art.1693 C.C, nonché la Legge 22 agosto 1985, n. 450 così come modificata dall'art.7 del D.L. 29.3.1993, n. 82 convertito nella legge 27.5.93, n.162
ART.20 - MANDATO AD ASSICURARE
Il Corriere non è tenuto ad assicurare la merce se non a seguito di mandato conferitogli per iscritto antecedentemente alla consegna delle merci, ed accettato, pure per iscritto, dalla Direzione della Filiale.
In tal caso il Corriere si impegna, come semplice mandatario, a stipulare in nome e per conto del mandante l'assicurazione di danno richiestagli, alle condizioni generali delle polizze trasporti delle Compagnie di Assicurazione.
ART.21 - NOLO E PAGAMENTI
Il mittente può prescrivere che la spedizione avvenga:
a) in porto franco, cioè con corrispettivo a carico del mittente;
b) in porto assegnato, cioè con corrispettivo a carico del destinatario; Ove la prescrizione di porto non sia indicata nel contratto, sulla lettera di vettura o su altro documento equipollente, la spedizione sarà effettuata in porto assegnato.
Le spedizioni di merce soggetta a rapido deterioramento e/o il cui valore presumibile non raggiunga il costo della spedizione saranno accettate solo in porto franco.
Il pagamento, salva l'esistenza di diversi accordi scritti che lo prevedevano a ricevimento fattura o dilazionato fino ad un massimo di 30 giorni dall'emissione della fattura, deve essere effettuato:
a) per i porti assegnati; all'atto della riconsegna;
b) per i porti franchi; all'atto del ricevimento della merce da parte del Corriere.
ART.22 - INTERESSI DI MORA
Il ritardo nei pagamenti dovuti al Corriere darà automaticamente luogo ad un interesse di mora di quattro punti superiore al tasso ufficiale di sconto.
ART.23 - PRIVILEGIO E DIRITTO DI RITENZIONE
Il Corriere, a copertura di tutti i suoi crediti comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, relativi pure a prestazioni periodiche o continuative, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione.
ART.24 - TARIFFE DEL CORRIERE
Ai rapporti indicati nell'art.1, regolati da libera pattuizione tra le parti o riferentisi al listino sottoposto dal Corriere, sono applicabili le integrazioni descritte nell'allegato "Diritti e Tariffe"
ART.25 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che possono insorgere in dipendenza di contratto di trasporto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il Corriere ha la propria sede legale o direzione amministrativa.